ALLEGATO “A”
STATUTO
TITOLO I
Denominazione - sede
Art. 1 - E' costituita con sede in Palermo via G.ppe Lanza di Scalea, 325 l'Associazione denominata “ F.E.D.E. - Laboratorio di danza “.
TITOLO II
Scopo – Oggetto
Art. 2- L'Associazione, che e' basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro, si propone di offrire ai soci servizi relativi alle loro esigenze motorie e sportive, ricreative e culturali. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio provinciale, regionale e nazionale ed anche all'estero.
Art. 3 -Scopo principale dell'associazione è quello di creare un laboratorio di danza/centro benessere che abbia il compito di agire sull'essere vivente nella sua unità corpo-psiche-spirito. Un centro che sia quindi un'oasi di pace, un luogo in cui è possibile sperimentare un cammino di trasformazione per approdare al proprio Sé migliorando, come risultato, la qualità della vita e quella di relazione.
L'Associazione potrà porre in essere ogni azione utile al conseguimento dell'oggetto sociale ed, in particolare:
a. Promuovere, organizzare e diffondere le discipline orientate verso lo sviluppo biofisico, psicologico, esoterico e spirituale, al fine di favorire, da protagonisti, il miglioramento delle condizioni di vita dell'essere umano, della sua maturazione interiore e dello sviluppo dei potenziali umani a mezzo delle discipline biopsichiche (Danza, Yoga, Tai Ji Quan, etc.), psicosomatiche e filosofiche – ispirate, quindi, ad una prospettiva sistemica espressiva ed integratrice, che supera la scissione tra corpo e mente – sia nella pratica che negli aspetti tecnici, formativi, di studio, di ricerca, di direzione, nei movimenti culturali e artistici.
b. promuovere e gestire circoli culturali, centri sociali, sale di lettura, manifestazioni, eventi, meeting, convegni, stages, rassegne di cultura e spettacolo, festival di danza.
c. formare compagnie di danza e di teatro, centri di massaggio e cromopuntura, scuole di danza, yoga, danza terapia, tecniche di meditazione, e tutto quanto non espressamente indicato ma funzionale alla diffusione dell'oggetto sociale;
d. stipulare convenzioni con altre Associazioni, Enti locali (Comuni, Province, Regioni) per la promozione delle attività sopra descritte;
e. ai fini dell'incentivazione dell'attività culturale ed informativa utilizzare documentari, films, cinegiornali, circuiti radiofonici e televisivi, via cavo e via etere;
f. istituire e gestire un servizio di ricerca statistica ed una banca dati;
g. creare una struttura di documentazione che consenta di seguire i più rilevanti temi di ordine culturale, e tenere in ordine la produzione documentale proveniente anche da altre fonti;
h. effettuare la sperimentazione nel campo della preparazione organizzata, di operatori dell'informazione e di attività ad esse correlative, promosse ai fini didattici e per la promozione della informazione e della comunicazione;
i. organizzare e gestire corsi di formazione professionale anche nell'ambito delle normative regionali, nazionali ed europee che regolano tale attività;
j. compiere attività di formazione tra i soci organizzando viaggi istruttivi o partecipazione a stage in qualunque destinazione europea ed extraeuropea;
k. aderire a consorzi tra associazioni con finalità analoghe;
l. scegliere tutte le attività utili al raggiungimento degli scopi sociali;
m. compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare e immobiliare, necessarie al raggiungimento dei fini sociali. Per il conseguimento di tutti gli scopi predetti, l'associazione potrà usufruire di contributi, finanziamenti a tasso agevolato e di tutte le provvidenze in genere, regionali, statali, comunitarie e di ogni altro ente.
n. acquistare, vendere costruire e gestire immobili ed impianti sportivi ricreativi e culturali;
o. perseguire finalità sportive e culturali attraverso la gestione di attività nei campi della cultura, dello sport, dello spettacolo della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze, potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline sportive praticate;
p. partecipare attivamente all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di concorsi, gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura artistica, sportiva-ricreativa e culturale;
TITOLO III
Soci
Art. 4 - Il numero dei soci e' illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Art. 5 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. All'atto del rilascio della tessera sociale il richiedente, ad ogni effetto acquisirà la qualifica di socio.
Art. 6 - La qualità di socio individuale dà diritto: - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione a partecipare alla vita associativa, esprimendo proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti; - a partecipare alle elezioni degli organi direttivi. I soci individuali sono tenuti: - all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali; - al pagamento della quota sociale.
Art. 7-I soci sono obbligati a versare un contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.
TITOLO IV
Recesso - Esclusione
Art. 8-La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Art. 9-L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
A) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione.
B) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
C) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
D) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci.
Art. 10 -Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera. I soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
TITOLO V
Fondo Comune
Art. 11 - Il fondo comune e' costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalita' che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. Il fondo comune non e' mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.
Esercizio Sociale
Art. 12 -L'esercizio sociale va dal 01.01 al 31.12 di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Sezioni di attività sportive
q. Art. 13 – Per perseguire finalità sportive e culturali potranno essere costituite sezioni di attività costituite e funzionanti, alle quali aderiscono tutti coloro che sono interessati alle attività facenti riferimento al presente scopo associativo. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci sostenitori, senza diritto di voto, dell'Associazione.
Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata al Comitato direttivo eletto dall'Assemblea.
La sezione, nel cui ambito dei soci aderenti sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti e attrezzature, corsi ecc. ) deve:
a) applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso e alle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
b) predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione che
dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
c) sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti
sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica, oltre
a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
d) far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-istruttori-atleti-danzatori-attori) le norme emanate dagli Enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alle attività svolte nelle diverse discipline;
e) gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo
concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni sono
autonomi ma costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.
TITOLO VI
Organi dell'Associazione
Art. 14 -Sono organi dell'associazione:
a) L'Assemblea dei soci fondatori;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Revisori dei Conti
Assemblee
Art. 15 -Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede
sociale almeno otto giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo
(nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
Art. 16 -L'Assemblea ordinaria:
A) approva il bilancio consuntivo;
B) procede alla nomina delle cariche sociali;
C) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua
competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
D) approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all' anno entro i quattro mesi successivi alla
chiusura dell' esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio
Direttivo la ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle
materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli
associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla
data della richiesta.
Art. 17 - L'assemblea, di norma, e' considerata straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione,
nominando i liquidatori.
Art.18- In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente
costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In
seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente
costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle assemblee hanno diritto
al voto tutti i soci fondatori. Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta
dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento
dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei quattro/quinti degli associati
presenti.
Art. 19 - L'assemblea e' presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal
vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario
e' fatta dal Presidente dell'assemblea.
Consiglio Direttivo
Art. 20 -Il Consiglio Direttivo e' composto da cinque membri, compreso il Presidente.
I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Consiglio
elegge nel suo seno il Presidente , il Vicepresidente, il segretario ed il Cassiere. Il
Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su
cui, deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno i due terzi dei membri.
La convocazione, e' fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della
adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le
deliberazioni sono prese, a maggioranza assoluta di voti.
Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.
Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
b) redigere il bilancio consuntivo;
c) compilare i regolamenti interni;
d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
e) deliberare sulla costituzione e, scioglimento delle Sezioni autonome;
f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e, l'esclusione degli associati
g) nominare, i responsabili branche di attivita' di cui si articola la vita dell'associazione;
h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione
dell'Associazione.
Art. 21 -In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli,
tramite cooptazione, con deliberazione, approvata anche dal Consiglio dei Revisori dei
Conti. Se viene, meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono
convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Presidente
Art. 22 - Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la
firma legale dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni
vengono esercitate dal Vice Presidente.
Collegio dei Revisori del Conti
Art. 23 - Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea ed e' composto da tre
effettivi e due supplenti. Nomina al proprio interno il Presidente.
Art. 24 - Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione
Dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul
rispetto dello statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee,
senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio
consuntivo.
TITOLO VII
Scioglimento
Art. 25- In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea determinerà la destinazione
del patrimonio attivo e le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori
scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.
Art. 26 -Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberata dall'Assemblea di soci
con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei delegati aventi diritto di voto.
In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del
Presidente pro tempore.
Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere,
tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o
associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.
Norma finale
Art. 27 -Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in
quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.